Vendita diretta al consumatore finale di latte crudo vaccino, ovi-caprino, bufalino e asinino dell’azienda agricola di produzione
La circolare della Regione Emilia - Romagna n° 17 del 5 ottobre 2005 detta le linee guida per la vendita diretta al consumatore finale di latte crudo vaccino, ovi-caprino, bufalino e asinino dall’azienda agricola di produzione.
La vendita è consentita:
a) nel caso si provveda ad imbottigliare il latte crudo in contenitori di proprietà dell'acquirente al seguito di quest'ultimo ed esclusivamente al momento della vendita;
b) nel caso si provveda a confezionare il latte crudo. in appositi contenitori per alimenti. in momenti precedenti la vendita stessa;
c) nel caso si provveda alla vendita di latte crudo tramite distributori automatici o semi-automatici
Il titolare di un’azienda di produzione che intenda effettuare tale tipo di vendita deve presentare apposita istanza di autorizzazione sanitaria al Sindaco del Comune dove è situata l’azienda stessa che la rilascerà previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell’Azienda USL competente per territorio.
Il richiedente l'autorizzazione sanitaria di cui trattasi deve essere "produttore agricolo" ai sensi dell'articolo 2 della Legge 9 febbraio 1963, n. 59 e ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.