Obiezione di coscienza ai sensi della L. 194/78
La Legge 22 maggio 1978 n. 194 dispone le norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie (art. 9) può sollevare obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione che deve essere inviata al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL territorialmente competente e deve contenerne la volontà.
L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.
Numeri utili:
telefono 0547-352048
fax 0547-304719
e-mail sanita.pubblica@ausl-cesena.emr.it
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