Benessere degli animali durante il trasporto
Le esigenze di globalizzazione dei mercati determinano maggiori necessità di trasferire animali vivi per motivi commerciali a notevoli distanze. In parallelo si è affermata l’importanza di garantire protezione agli animali durante il trasporto e quindi ogni Paese comunitario deve adottare i provvedimenti necessari per risparmiare o ridurre al minimo ogni sofferenza agli animali durante il trasporto. L’origine dei progressi nei controlli in tale settore è stato determinato da una serie di norme originate dalla “Convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali” firmata a Parigi il 13 dicembre 1968 e ratificata in Italia nel maggio 1973. Oggi la materia è disciplinata dal Reg. CE 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 in vigore su tutto il territorio comunitario dal 5 gennaio 2007. Sono stabilite le seguenti condizioni generali per il trasporto per motivi commerciali di animali vertebrati vivi all’interno della Comunità :
a) nessuno può trasportare o far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o sofferenze inutili;
b) devono essere intraprese tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo la durata del viaggio ed assicurare i bisogni fondamentali degli animali;
c) gli animali devono essere in condizioni fisiche idonee al viaggio previsto;
d) i mezzi di trasporto e le strutture utilizzate per il carico e lo scarico degli animali devono essere progettate, costruite, mantenute ed utilizzate in modo da evitare lesioni e sofferenze ed assicurare l’incolumità degli animali;
e) il personale che accudisce gli animali deve essere formato e deve svolgere la propria attività senza l'uso della violenza e senza utilizzare alcun metodo che possa causare all’animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;
f) il trasporto è effettuato senza alcun indugio verso il luogo di destinazione e le condizioni di benessere degli animali sono controllate ad intervalli regolari e registrate;
g) agli animali è garantito una quantità orizzontale e verticale di spazio sufficiente in considerazione della taglia e della durata prevista per il viaggio;
h) acqua, alimenti e riposo, appropriati in quantità e qualità alla specie ed alla taglia, devono essere resi disponibili agli animali ad opportuni intervalli di tempo.